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martedì 25 settembre 2012

Corretta informazione ai praticanti di sistemi di difesa personale riguardo la normativa della legislazione italiana in materia di difesa personale. “Ignorantia legis non excusat - La legge non ammette ignoranza”* e neanche svantaggi fisici...

Corretta informazione ai praticanti di sistemi di difesa personale riguardo la normativa della legislazione italiana in materia di difesa personale.
Ignorantia legis non excusat - La legge non ammette ignoranza”* e neanche svantaggi fisici...


Comincio questo articolo in modo inusuale, ponendo cioè le seguenti domande al lettore:
1 - Quante volte prima d’ora il vostro insegnante di difesa personale vi ha dato informazioni corrette, precise e circostanziate riguardo questo argomento?
2 - Quante volte prima d’ora voi stessi vi siete posti tali domande?
3 - Quante volte prima d’ora avete posto queste domande al vostro insegnante?
Le risposte che vi darete a queste tre semplici domande vi daranno una buona misura di quanta consapevolezza avete nei riguardi di ciò che state praticando, magari da parecchi anni, ed anche della qualità e competenza generale dell'insegnante che vi sta seguendo.
Si premette che:
 - Per “reazione al fine di difesa personale” si intende un'azione fisica che si realizza esclusivamente nel caso di una reale ed estrema necessità di salvaguardare la propria vita o la vita di chi ci sta accanto.
 - La valutazione della situazione è estremamente oggettiva da parte del giudice e del pubblico ministero competente del caso specifico. 
 - Il diritto non è una scienza esatta al contrario è di per sé rischio, dubbio e conflitto di opinioni.
Secondo la giurisprudenza italiana che regola la materia, ovvero il Codice Penale, vi è assoluta preminenza del principio della "proporzionalità" dell'uso della forza, motivato dalla necessità di salvaguardare in primo luogo la vita umana, la nostra come quella del nostro aggressore che è, come noi, titolare degli stessi diritti di fronte alla legge, ed in base a questo principio si modellano tutti i relativi corollari.

Il principio della "proporzionalità" dell'uso della forza, pone evidenti limiti alla reazione che si può avere nei confronti di un aggressore e difatti pone sempre in netto svantaggio (di fronte alla Legge) colui che ha la necessità reale di difendersi e che quindi per definizione è l'oggetto dell'aggressione e per ciò stesso di regola la persona fisicamente svantaggiata.
Dunque la persona aggredita non avendo la possibilità fisica di poter rispondere “proporzionalmente” all'azione dell'aggressore si trova secondo tale principio ad essere menomata anche nell'uso di tecniche che, essendo “estreme” e “incisive”, andrebbero ad “equilibrare” la sua inferiorità fisica. In definitiva in base al principio di “proporzionalità” viene minata alle fondamenta qualsiasi effettiva e reale possibilità di difesa da parte di tutti quei soggetti fisicamente meno dotati e dunque per ciò stesso obiettivo privilegiato da parte di aggressori.
Per assecondare tale principio di “proporzionalità” dunque proliferano una miriade di cosiddetti “sistemi” di difesa personale che mirano alla realizzazione di neutralizzazioni, bloccaggi, leve articolari, atterramenti ecc., evidentemente tutte pratiche fallimentari nel caso di disparità fisica dei due soggetti coinvolti nell'azione, tant'è che, è ben noto anche ai più inesperti, tali attività, per lo più entrate a far parte dell'olimpo degli sport, prevedono nella loro pratica agonistica una ben rigida categorizzazione sia di sesso che di taglia.
In definitiva purtroppo il principio di “proporzionalità” distorce intorno a se la realtà e di conseguenza la percezione e la relativa cultura in materia di difesa personale facendone perdere tragicamente gli obiettivi (temporanea distrazione dell'aggressore per mettersi in salvo) ed i mezzi (tecniche di temporanea interdizione) ed in ultima analisi, salvaguarda sì la vita umana, ma privilegia automaticamente l'aggressore ponendolo di fatto in vantaggio rispetto all'aggredito anche di fronte alla Legge.
Sarebbe “curioso” e “divertente” poter prendere in prestito, anche solo per ipotesi, dalla giurisprudenza che regola il  Codice della Strada dei concetti e dei principi come la “Distanza di Sicurezza” e la “Presunzione di colpevolezza per colui che tampona” e viceversa concedere in prestito al suddetto Codice della Strada il principio di “Proporzionalità”. Ma questa ipotesi non è poi così fantasiosa in quanto sia nel Codice Penale che nel Codice della Strada la normativa è finalizzata alla salvaguardia della Vita Umana, ed allora perché tali disparità e differenze di principio?
Questo è lo stato delle cose e questo è il motivo per cui, di fatto, il cittadino che debba legittimamente difendersi avrà sempre qualche difficoltà nel dimostrare di averlo fatto nel rispetto di norme scritte a tavolino e che sembrano far riferimento a situazioni che esistono solo sulla carta.
Sono dunque pochissime le situazioni in cui per la Legge colui che provoca lesioni ad un'altra persona, anche se per difesa personale, non è punibile.
L'uomo di legge esaminerà i referti medici e se non riscontra “proporzionalità” nelle lesioni tra l'aggressore e l'aggredito, con tutta probabilità sarà l'aggredito a stare sul banco degli imputati.
Agli occhi della Legge ciò che si riesce a dimostrare ha assoluta preminenza rispetto a ciò che è realmente accaduto.
In un caso del genere sarà necessario dimostrare le seguenti azioni:
  1.  - Aver tentato in tutti i modi di evitare lo scontro, fuggendo o tentando di sottrarsi al pericolo in qualsiasi modo
  2.  - Nell'impossibilità di fuggire, motivarne le ragioni (per esempio il dover difendere altre persone, bambini, ecc.)
  3.  - Aver reagito con forza "proporzionata" alla minaccia subita
E' assolutamente necessario d'altro canto diffidare di chi propone per ignoranza della materia, ma molto spesso per pura mala fede, sistemi di difesa palesemente e gratuitamente violenti inducendo così false sicurezze in materia di difesa personale sia per l'efficacia dei sistemi che per le conseguenze da affrontare successivamente.
Dunque, “lasciarsi coinvolgere” in un'aggressione porterà con se non solo il danno, nel momento stesso dell'aggressione, ma anche la beffa per le conseguenze giudiziarie in quanto sfido chiunque a dare dimostrazione soddisfacente dei tre punti precedenti, e nel frattempo, per non far torto “proporzionalmente” a nessuno, il magistrato vi indagherà per il reato di rissa, con tutte le aggravanti in caso di vittime o ferite, poi starà a voi difendervi e dimostrare il contrario.
Insomma, da quanto detto, il venire aggrediti risulta essere sempre una vera e propria disgrazia non tanto per l'aggressione in sé ma per tutto ciò che questa comporterà.
Infine, nel malaugurato caso in cui ci si trovi coinvolti in una colluttazione, il comportamento da assumere con le Forze dell'Ordine intervenute è il seguente: 
 - Mantenere la calma e cooperare con la Polizia.  
 - Rispondere in maniera chiara, sensata e concisa sugli eventi appena avvenuti. Evitare battute o commenti non richiesti.  
 - Seguire senza protestare gli agenti in Questura/Caserma e cercare di telefonare all'avvocato (meglio conoscerne uno in questi casi) e farsi consigliare sull'immediato.

Suggerisco a tutti i praticanti di qualsiasi sistema che si proclami “difesa personale” di iniziare a porsi delle domande riguardo la bontà di ciò che stanno praticando alla luce di quanto detto e soprattutto di porre le stesse domande al proprio insegnante.
Porre delle domande al proprio insegnante non deve essere visto come una mancanza di rispetto ma al contrario come un proprio diritto/dovere ed una cortesia nei riguardi dell'insegnante stesso perchè denota attenzione e sensibilità verso quanto egli ci sta trasmettendo.
Infine ricordate che, per quanto detto, ogni domanda è lecita e spunto di approfondimento per tutti in quanto condivisione, al contrario le risposte a tali domande possono essere a volte inconsistenti evasive e non pertinenti.
Per questi stessi motivi invito tutti ad esprimere i propri commenti e/o suggerimenti,
sul blog ufficiale del presente sito:  http://wingtsunethics.blogspot.it/
Si riportano di seguito gli articoli del Codice Penale rilevanti riguardo il tema poc'anzi trattato.

* tale espressione sta ad indicare che è dovere del cittadino essere al corrente della normativa vigente, evitando così che l’eventuale non conoscenza di una determinata norma costituisca materia per la difesa. Uno dei requisiti della legge negli ordinamenti moderni è infatti la conoscenza della norma, che si dà per presunta: si presume che la legge sia sempre disponibile alla conoscenza del cittadino, anzi alla generalità dei cittadini. Il criterio è da considerarsi assoluto.

Dott. Ing. Cesare Majone
Avv. Caterina Majone

- Articolo 52 del Codice Penale Italiano: la "Difesa Legittima"
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